Diritto del lavoro e legislazione sociale

25 Luglio 2025

Manomissione del tachigrafo e responsabilità penali e amministrative

La Cassazione ha affermato che manomettere il cronotachigrafo sul proprio mezzo configura sia il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.), che l’illecito amministrativo dell’art. 179 del Codice della Strada.

Il fatto oggetto della causa consiste nell’aver “danneggiato, mediante l’applicazione di un magnete, il funzionamento del cronotachigrafo installato su di un autoarticolato, alterando la registrazione dei dati relativi ai tempi di guida, alle distanze percorse e alle velocità sostenute”, danneggiamento posto in essere dal conducente del mezzo stesso. La diatriba giurisprudenziale, invece, può riassumersi nel seguente quesito: “nel conflitto apparente di norme, l’una penale (l’art. 437 c.p., che punisce chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro con la reclusione da 6 mesi a 5 anni) e l’altra amministrativa (l’art. 179 Cod. Strada, che prevede una sanzione amministrativa per chi non utilizzi o manometta il tachigrafo), regolanti il medesimo fatto, la condotta tenuta dall’imputato avrebbe dovuto considerarsi assorbita dalla sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 citato in virtù del criterio di soluzione del conflitto, ispirato al principio di specialità, disciplinato dall’art. 9, c. 1 L. 24.11.1981, n. 689”?

In linea generale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16471/2025, ha ribadito che, nel concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria apparentemente regolanti lo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente, una volta positivamente riconosciuto il conflitto, la disposizione che risulti speciale (rispetto all’altra) all’esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte (come prevede l’art. 15 c.p.).

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