Imposte dirette
14 Marzo 2025
La risposta all’interpello n. 73/2025 uniforma il trattamento fiscale dei medici di assistenza primaria ad attività oraria.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 73/2025, ha chiarito definitivamente il regime fiscale applicabile ai medici di assistenza primaria ad attività oraria (ex continuità assistenziale, ex guardia medica) a seguito dell’istituzione del ruolo unico di assistenza primaria: tutti i compensi erogati ai medici del ruolo unico sono da considerarsi redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir, indipendentemente dalla tipologia di incarico.
Evoluzione normativa e prassi precedente – Prima di questa risposta, il trattamento fiscale dei medici di continuità assistenziale seguiva orientamenti diversi in base alla tipologia di incarico. La risoluzione del Ministero delle Finanze 5.02.1999, n. 14 aveva inquadrato gli emolumenti corrisposti ai medici di continuità assistenziale con incarico a tempo indeterminato tra i redditi di lavoro dipendente. Successivamente, con la risoluzione 15.07.2020, n. 41/E, l’Agenzia aveva stabilito che il rapporto tra ASL e medici sostituti di continuità assistenziale fosse da inquadrare come lavoro autonomo. Questa posizione era stata confermata dalla risposta 25.09.2020, n. 414, che ribadiva l’assoggettamento a tassazione da lavoro autonomo per tutti gli incarichi.