Imposte dirette

15 Maggio 2025

Medici SSN, foglio di liquidazione e obblighi CU

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i medici convenzionati, il foglio di liquidazione sostituisce la fattura, ma resta l’obbligo di Certificazione Unica anche dal 2024.

Con la risposta all’interpello 13.05.2025, n. 132, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di grande attualità per le Aziende Sanitarie e i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN): la corretta gestione fiscale dei compensi, il ruolo del foglio di liquidazione dei corrispettivi e l’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) alla luce delle recenti novità normative.

Il punto di partenza è l’art. 2 D.M. 31.10.1974, che stabilisce che, nei rapporti tra esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici (oggi Aziende Sanitarie), il foglio di liquidazione dei corrispettivi “tiene luogo della fattura”, purché contenga tutti gli elementi previsti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972. Questo documento, emesso dall’ente, rappresenta il titolo fiscale e contabile che certifica il compenso liquidato al medico convenzionato.

La prassi amministrativa, con la risoluzione n. 98/E/2015 e la risposta all’interpello n. 558/2021, ha ribadito che, in presenza di un foglio di liquidazione conforme, i medici convenzionati sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, anche elettronica. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la disciplina del D.M. 31.10.1974 non è stata abrogata dalle successive normative sulla fatturazione elettronica, come confermato anche nella risposta n. 132/2025: “i medici che esercitano la propria attività in convenzione con il SSN sono, dunque, esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica”.

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