Imposte dirette

04 Agosto 2025

Misure compensative previdenziali: esclusa la tassazione separata

L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 198/2025) ha chiarito che le somme una tantum erogate a titolo di “misura compensativa” per la riforma del sistema previdenziale non sono equiparabili al Tfr e devono essere tassate ordinariamente, non con tassazione separata.

Le somme erogate una tantum a titolo di “misura compensativa”, seppure riconosciute in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro e collegate a modifiche del sistema previdenziale, non rientrano tra le indennità equipollenti al Tfr ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. a) del Tuir. Pertanto, queste somme devono essere assoggettate a tassazione ordinaria. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 30.07.2025, n. 198.

L’istanza è stata presentata da un’Autorità pubblica nel suo ruolo di sostituto d’imposta. In particolare, a partire dal 1.01.2020, l’Autorità ha attuato una riforma del proprio ordinamento interno, introducendo un nuovo regime previdenziale denominato “Indennità di Fine Rapporto” (IFR), in sostituzione delle precedenti forme di accantonamento Tfr/Tfs. In attuazione di questa riforma, è stata data facoltà ai dipendenti in servizio alla data del 7.04.2020 di optare, entro il 30.06.2025, tra il nuovo sistema IFR e il mantenimento del Tfr con adesione a un fondo di previdenza complementare. Al fine di compensare la penalizzazione economica derivante dall’applicazione del nuovo sistema, l’Autorità ha deliberato il riconoscimento di una “misura compensativa”, calcolata in base alla differenza tra l’indennità teoricamente spettante nel vecchio sistema e quella maturata secondo le nuove regole, limitatamente al periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2024.

L’erogazione di queste somme è prevista unitamente al Tfr in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. In questo contesto è stato chiesto di chiarire la possibilità di assoggettare a tassazione separata queste somme (in analogia con le indennità di fine servizio) ai sensi dell’art. 19 del Tuir. Nel rigettare la richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di ricomprendere queste somme nell’ambito applicativo dell’art. 17, c. 1, lett. a) del Tuir. 

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