Procedure concorsuali
10 Giugno 2025
L’istituto della composizione negoziata della crisi è disciplinato dagli artt. 18 e 19 del Codice della crisi con riguardo alla richiesta di misure protettive e cautelari.
Con particolare riguardo alle misure protettive richieste e concesse automaticamente a seguito dell’iscrizione dell’istanza del Registro delle Imprese, benché in via provvisoria, l’art. 18 del Codice della crisi, di recente oggetto di revisione con il c.d. Correttivo-ter adottato con il D.Lgs. 136/2024, dispone che l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o di determinate categorie di creditori.
L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione dell’istanza, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Rientrano, pertanto, nelle misure protettive tipiche in grado di inibire disposizioni di legge:
1) la sospensione, su istanza di parte, degli obblighi di ricapitalizzazione ex art. 20 del Codice della crisi;
2) la preclusione della possibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 18, c. 4 del Codice della crisi;