Procedure concorsuali

05 Luglio 2025

Misure protettive tipiche e atipiche

Il Legislatore ha tipizzato talune misure protettive del patrimonio del debitore, lasciando, tuttavia, spazio, anche all’applicazione delle cd. misure atipiche cautelari che risultino idonee nel caso di specie.

La giurisprudenza di merito ha chiarito che rientrano nell’ambito della definizione di misure protettive tipiche, in grado di inibire disposizioni di legge:

– la sospensione, su istanza di parte, degli obblighi di ricapitalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del Codice della crisi;

– la preclusione della possibilità di pronunciare una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 18, c. 4 del Codice della crisi;

– il divieto di acquisire diritti di prelazione di qualsiasi genere natura, se non concordati con l’imprenditore;

– il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni ovvero ancora, sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa ai sensi dell’art. 18, c. 3 del Codice della crisi;

– la sospensione della prescrizione e la non verificazione delle decadenze ai sensi dell’art. 18, c. 3 del Codice della crisi;

– la preclusione per gli interessati dalle misure protettive di rifiutare l’adempimento o di risolvere unilateralmente i contratti in corso, o di anticiparne la scadenza, o di modificarli in danno del debitore, per il solo fatto di vantare crediti insoddisfatti anteriori al deposito dell’istanza;

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