Accertamento, riscossione e contenzioso
30 Giugno 2025
Le operazioni di MLBO non sono elusive se sorrette da valide ragioni economiche e comportano un effettivo cambio di controllo nella società target, anche in presenza dei soci originari (Cass. sent. 20.06.2025, nn. 16559 e 16567).
Con le sentenze gemelle 20.06.2025, nn. 16559 e 16567, la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui le operazioni di merger leveraged buy out (MLBO) non sono da ritenersi automaticamente elusive, purché sorrette da valide ragioni economiche e accompagnate da un effettivo mutamento dell’assetto di controllo della società target.
Le decisioni riguardano un’operazione straordinaria del 2007, strutturata secondo lo schema civilistico dell’art. 2501-bis c.c., nella quale 2 soci paritetici della società Alfa (ciascuno titolare del 50%) avevano ceduto le proprie partecipazioni a una newco (Epsilon), dagli stessi partecipata ciascuno per il 25%, mentre il restante 50% era detenuto da un nuovo investitore terzo, Zeta. Quest’ultima era una sub-holding appartenente a un primario gruppo industriale nel settore energetico, settore in cui operava la società target. La newco aveva finanziato l’operazione con un prestito bancario e, successivamente, si era fusa per incorporazione nella società acquisita, trasferendo così l’onere del debito su Alfa, con la finalità di consentire la deducibilità degli interessi passivi alla target, dotata di elevato ROL.
L’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente qualificato l’operazione come elusiva (ex art. 37-bis D.P.R. 600/1973), contestando la deduzione degli interessi da parte di Alfa e sostenendo che l’operazione era priva di valide ragioni extrafiscali.