Imposte dirette

23 Maggio 2025

Modello Redditi 2025 del forfetario

La compilazione e le novità del Modello Redditi 2025 per i contribuenti forfetari.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente forfetario si troverà un quadro LM con alcune differenze rispetto all’anno scorso. Anzitutto le sezioni sono I, III, IV, V. Le sezioni II e VI dell’anno scorso sono state eliminate perché la II accoglieva il regime della Flat Tax (tassa piatta incrementale) applicabile solo per l’annualità 2023, mentre la VI perché accoglieva l’opzione per il concordato preventivo per il 2024, che per il 2025 è stata abolita per i contribuenti forfetari. Restano quindi la sezione I ancora dedicata ai residui contribuenti minimi in essere, mentre la Sezione III accoglie la vera e propria determinazione del reddito nel regime forfetario.

Al rigo LM21, oltre ai consueti flag per la sussistenza dei requisiti di accesso, l’assenza di cause ostative e l’eventuale neo-attività, si aggiunge la colonna 4 ove indicare il nuovo codice ATECO 2025. Tale nuovo codice invece non va indicato al rigo LM22, col. 1, che deve riportare ancora il vecchio ATECO, nelle more di un futuro aggiornamento della tabella della L. 190/2014 che individua i coefficienti di redditività.

Altra novità sta nell’introduzione della colonna 7 “casi particolari” ove si può indicare l’indennità di maternità, che invece prima di quest’anno non aveva un campo a sé stante, dovendo essere indicata come un altro ricavo, ma con la differenza che tale indennità va tassata e non rileva ai fini del limite dei ricavi/compensi di 85.000 euro (da qui la creazione di un campo apposito per darne specifica e differenziata evidenza).

Si ricorda che, a differenza dell’anno scorso, quest’anno i forfetari non riceveranno CU; pertanto, la dichiarazione va compilata indicando i ricavi/compensi effettivamente incassati nel 2024.

Ultima novità degna di nota, sempre nella sezione III, è la compilazione dei campi per chi ha optato per il concordato preventivo biennale.

Al rigo LM32 si può inserire il reddito concordato, se si decide di optare per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis D.Lgs. 13/2024, che implica la tassazione con un’imposta del 10% (se il forfetario ha normalmente l’aliquota del 15%) o del 3% (se il forfetario è nel suo periodo di neo-attività e applica quindi l’aliquota del 5%) sulla differenza tra reddito concordato (di cui al rigo LM63 del Modello Redditi 2024) e reddito effettivo 2023 (di cui al rigo LM34, col. 3 del Modello Redditi 2024).

Quindi, se si opta per l’opzione (che a ben vedere si ritiene esser sempre conveniente prevedendo aliquote più basse rispetto alle “ordinarie forfettarie”), il reddito da indicare al rigo LM33 per essere assoggettato alla normale imposta forfettaria è pari alla differenza tra reddito concordato (rigo LM32, col. 1) e la quota assoggettata a imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis (rigo LM32, col. 3).

La tassazione forfettaria (del 15% o 5%) viene quindi applicata al reddito concordato di cui al rigo LM33 (e non al reddito effettivo, che invece è indicato al rigo LM34, col. 3) decurtato dei contributi previdenziali versati nel 2024.

Al rigo LM45 sono infine indicati gli acconti versati per il 2024, compresa la maggiorazione versata con metodo storico per l’adesione al concordato preventivo.

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