Diritto privato, commerciale e amministrativo

21 Luglio 2025

Motivazioni espresse e adeguate: nuovi limiti per gli accessi

La disciplina degli accessi ispettivi nei luoghi di esercizio d’impresa o professionale rappresenta uno dei nodi più delicati dell’intersezione tra potestà impositiva dello Stato e garanzie costituzionali del contribuente.

L’evoluzione normativa italiana, tradizionalmente orientata a una visione funzionalistica del controllo fiscale, ha subito una significativa torsione a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 6.02.2025, con cui l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione alla tutela della vita privata e del domicilio del contribuente. Il correttivo giunge sotto forma di emendamento al D.L. 84/2025 e si sostanzia in un obbligo rafforzato di motivazione in capo alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per ogni accesso nei locali aziendali.

L’emendamento introduce una cesura netta con il passato: d’ora in avanti, ogni controllo fiscale nei luoghi in cui si esercita un’attività economica, che si tratti di accesso, ispezione o verifica, dovrà poggiare su motivazioni espressamente e adeguatamente indicate sia nell’atto autorizzativo che nel verbale di accesso.

La portata della norma non è meramente formale: l’obiettivo è garantire una trasparenza ex ante che permetta al contribuente, e, in prospettiva, al giudice tributario, di valutare la legittimità del controllo.

La norma, tuttavia, non ha efficacia retroattiva: restano salvi gli atti già adottati e gli effetti da essi prodotti. Tale limite solleva dubbi circa l’effettività della tutela per i soggetti che abbiano subito ispezioni invasive prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Sul piano giurisprudenziale, la decisione della Corte di Strasburgo ha stigmatizzato l’assenza di garanzie adeguate ed effettive nella normativa italiana, denunciando un esercizio discrezionale e illimitato del potere ispettivo. Tale lettura ha aperto la strada a un allineamento del diritto procedurale al principio di proporzionalità, imponendo che ogni intervento coercitivo sia preceduto da un’analisi puntuale delle condizioni fattuali e giuridiche che ne giustificano l’urgenza e la necessità.

Dal punto di vista operativo, emergono però non poche criticità applicative. In particolare, si segnala:

– la nozione di “adeguatezza” della motivazione rimane priva di parametri oggettivi, lasciando margini interpretativi ampi che potranno generare contenzioso;

– l’obbligo motivazionale rischia di entrare in frizione con le esigenze di segretezza e tempestività proprie delle indagini fiscali;

– non è chiaro se, e in che misura, l’atto autorizzativo debba contenere elementi predeterminati di fatto (es. indizi gravi e precisi) o possa fondarsi su semplici presunzioni organizzative.

Sotto il profilo comparatistico, la giurisprudenza della CEDU si sta progressivamente consolidando nel richiedere che ogni intrusione nel domicilio del contribuente sia sottoposta a verifiche di legalità, necessità e proporzionalità. In tal senso, la proposta contenuta nell’emendamento sembra un primo passo verso una formalizzazione garantista dell’accesso, pur lasciando ampi poteri discrezionali agli organi verificatori, specialmente nelle fasi iniziali del procedimento tributario di controllo.

L’introduzione dell’obbligo di motivazione espressa e adeguata degli accessi fiscali rappresenta una svolta significativa nella tutela dei diritti dei contribuenti e segna l’inizio di una transizione verso un modello più garantista. Tuttavia, la mancata retroattività e la persistenza di margini interpretativi nella prassi potrebbero limitarne l’efficacia. È auspicabile che l’intervento legislativo sia accompagnato da linee guida applicative chiare e da una formazione specialistica per i verificatori. In prospettiva, la piena attuazione dei principi europei richiederà un’ulteriore riforma organica delle modalità di svolgimento delle ispezioni, ponendo al centro la legalità sostanziale e non solo formale dell’azione amministrativa.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits