Imposte dirette
20 Ottobre 2025
Dalla partita Iva alle prestazioni occasionali, dai diritti d’autore alle associazioni culturali: una panoramica completa sugli obblighi fiscali dei musicisti e sulle novità che entreranno in vigore nel 2025.
In Italia, l’inquadramento fiscale dei musicisti è tutt’altro che uniforme. A seconda della modalità con cui viene svolta l’attività cambiano regole, adempimenti e rischi di accertamento. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli, con particolare attenzione agli utilizzi distorti delle prestazioni occasionali e delle associazioni culturali. Vediamo dunque i principali regimi applicabili e le novità di interesse per il settore.
Il regime più comune è quello del lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 53 e 54 del Tuir. Il musicista che svolge attività in maniera abituale deve aprire una partita Iva, emettere fattura e dichiarare i compensi percepiti. L’imposizione segue le aliquote Irpef progressive sul reddito netto, mentre il committente applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973). Sul piano Iva, le prestazioni artistiche sono imponibili al 22%, salvo il caso di chi rientra nel regime forfettario, agevolato fino a 85.000 euro di ricavi annui, che prevede l’esonero dall’Iva e un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni).
Laddove l’attività sia occasionale, i compensi possono essere inquadrati come redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir). In tal caso, si applica una ritenuta del 20% e i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo tassato a Irpef. Il regime previdenziale resta escluso fino a 5.000 euro annui; oltre tale soglia, scatta l’iscrizione alla Gestione Separata Inps. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate e l’Ispettorato del Lavoro vigilano attentamente sull’abuso di questa formula. Un’attività che si ripete nel tempo può essere riqualificata come lavoro autonomo abituale, con conseguente obbligo di Partita Iva, recupero dell’Iva non versata e applicazione di sanzioni. Dal 2022, inoltre, le collaborazioni occasionali devono essere comunicate preventivamente all’Ispettorato del Lavoro, al fine di contrastare il lavoro nero, pena sanzioni fino a 2.500 euro.
Un’importante fonte di reddito è rappresentata dai diritti d’autore, che rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e beneficiano di una deduzione forfettaria del 25%, elevata al 40% per gli under 35 (circ. Ag. Entrate n. 1/E/2012).
Sul fronte Iva, occorre distinguere i diritti “puri”, esclusi dall’imposta, dalla cessione di supporti o master, che invece è imponibile: sul punto, la Cassazione (ord. n. 15916/2024) ha confermato l’assoggettamento a Iva dei corrispettivi per la cessione di master discografici. Da segnalare, inoltre, che per i giovani autori in regime forfetario è stato introdotto l’esonero dalla ritenuta d’acconto sui compensi percepiti (L. 197/2022).
Non mancano i casi in cui il musicista opera come dipendente: orchestrali di enti lirici, turnisti assunti da emittenti televisioni o case di produzione. In tali situazioni, la tassazione avviene tramite le ritenute operate dal datore di lavoro, che funge da sostituto d’imposta. Esistono anche rapporti assimilati, come le borse di studio o le collaborazioni coordinate e continuative, che seguono regole analoghe.
Redditi d’impresa: alcuni artisti scelgono la veste societaria, ad esempio costituendo una S.r.l. per gestire tour, sponsorizzazioni o merchandising. In questi casi, la tassazione segue le regole ordinarie d’impresa: Ires al 24%, Irap al 3,9% e applicazione dell’Iva. I costi sostenuti (dai cachet dei tecnici al noleggio delle attrezzature) sono deducibili secondo i criteri di inerenza, ma è frequente che l’Agenzia contesti la deduzione di spese personali qualificate come costi d’impresa, con recupero a tassazione e sanzioni.
Enti non commerciali e associazioni: molte realtà musicali si organizzano come associazioni culturali, enti del Terzo settore o persino ASD. Questi soggetti possono beneficiare della decommercializzazione dei proventi istituzionali, purché rispettino requisiti formali e sostanziali (art. 148 del Tuir, art. 79 del Codice del Terzo Settore). Tuttavia, quando l’associazione viene utilizzata come schermo per un’attività commerciale, l’Agenzia procede alla riqualificazione dei redditi.
Un’innovazione importante riguarda i rimborsi spese: il D.Lgs. 21/2024 ha previsto che, dal 2025, i rimborsi analitici per vitto, alloggio e trasporti, se documentati e intestati al committente, non concorreranno al reddito del musicista. La misura è pensata per agevolare soprattutto chi lavora in tournée, rendendo neutrale il trattamento fiscale delle spese sostenute.
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