Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Agosto 2025
La disoccupazione involontaria è requisito essenziale per accedere alla NASpI. Ma come si applica questo principio ai lavoratori detenuti? La giurisprudenza recente chiarisce i confini tra cessazione effettiva e semplice sospensione del rapporto.
Il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (NASpI) presuppone, da sempre, la natura involontaria dello stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 181/2000 e art. 3, lett. a, D.Lgs. n. 22/2015). Tale requisito, chiaro in astratto, assume contorni più sfumati in alcune situazioni particolari. Una di queste è certamente il lavoro svolto in regime detentivo.
Lavoro carcerario e accesso alla NASpI: due tesi a confronto
La questione ha diviso dottrina e giurisprudenza. Da un lato, si è sostenuto che il lavoro in carcere sia estraneo al sistema della disoccupazione indennizzata, trattandosi di un’attività non pienamente inserita nel mercato del lavoro, priva della libertà di scelta e dell’autonomia tipica di un contesto competitivo (Cass. pen. n. 18505/2006; App. Firenze 377/2025).