Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Giugno 2025
L’Inps chiarisce i requisiti per accedere alla NASpI a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale relative al precedente rapporto di lavoro.
A seguito di una novità introdotta dalla legge di Bilancio per il 2025 in tema di NASpI, l’Inps fornisce chiarimenti con la circolare 5.06.2025, n. 98.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1.01.2025 è stato introdotto infatti un nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti da tale data, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
Sono escluse dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità (ex art. 55 D.Lgs. 151/2001), nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 L. 604/1966, le quali consentono l’accesso alla prestazione NASpI.