Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Agosto 2025
L’Inps fornisce le istruzioni in riferimento alla NASpI, in caso di lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Con il messaggio Inps n. 2357/2025, si sottolinea che in precedenza era stato chiarito che per l’istruttoria delle domande di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere inviato, dal richiedente o dal suo intermediario, il certificato medico attestante il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dallo stesso Ente.
Tali certificati che attestano il riacquisto della capacità lavorativa, privi di diagnosi, devono essere allegati quando si procede alla presentazione della domanda o trasmessi anche dopo con l’invio del modello “NASpI-Com”.
Tali istruzioni, erano state predisposte per consentire la tempestiva liquidazione delle domande in argomento, senza procedere all’invio al Centro Medico Legale; con il messaggio in esame, vengono ora fornite le istruzioni operative per la corretta gestione delle domande interessate.
Viene fatto presente che, dal 1.03.2025, quando la data di cessazione del rapporto di lavoro rientra nel periodo di prognosi di un certificato di malattia presente negli archivi dell’Inps, le domande di NASpI non vengono più trasmesse automaticamente al Centro Medico Legale e sono rimesse direttamente all’istruttoria da parte della sede territoriale.