Immobiliare

08 Maggio 2025

Natura giuridica della pertinenza, indicazioni dalla Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza 28.04.2025, n. 11181, ha ribadito che la configurazione di una pertinenza non dipende da classificazioni catastali e da adempimenti dichiarativi, ma solo da un’indagine fattuale sulla complementarità funzionale di un bene verso il bene principale.

La controversia ha riguardato una ritenuta violazione dell’art. 2 D.Lgs. 504/1992 in ordine a un’area che un Comune sosteneva dovesse essere assoggettata a imposta, in quanto non presentava, sul piano fattuale, natura pertinenziale rispetto ai fabbricati, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo. Inoltre, l’Ente locale poneva in evidenza l’assenza di una dichiarazione da parte del contribuente volta a rappresentare l’esistenza del vincolo di asservimento. Ancora il Comune eccepiva l’erronea valutazione del giudice regionale per non avere il medesimo considerato l’ampia superficie (7.480 mq) del terreno, sproporzionata rispetto alla consistenza del fabbricato e senza una comune recinzione.

La Corte di Cassazione dapprima espressamente esclude la rilevanza della graffatura catastale, considerandola di rilievo solo formale e, a tal proposito, evidenzia come nella verifica del rapporto pertinenziale non assumano rilevanza fattori di ordine meramente estrinseco e formale, quali le modalità, accorpate o frazionate, di accatastamento dei fondi, ovvero la graffatura catastale del fondo asseritamente pertinenziale al mappale del fondo principale, in quanto ad assumere rilevanza è la destinazione effettiva della cosa al servizio ovvero all’ornamento di un’altra, secondo quanto stabilito dall’art. 817 c.c. (in tal senso anche Cass. 30.05.2018, n. 13606).

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