Imposte dirette
11 Marzo 2025
Cessione crediti professionali: ritenuta solo nella prima fase, non nel pagamento al cessionario.
Nella risposta all’interpello 7.03.2025, n. 68 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alle somme erogate da un debitore in favore di una società cessionaria che ha acquistato crediti da professionisti. Il caso esaminato riguarda una società in concordato preventivo che deve effettuare pagamenti a una società cessionaria subentrata nella posizione creditoria di professionisti titolari di crediti privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c.. La questione centrale dell’interpello era se il debitore originario dovesse operare la ritenuta d’acconto anche quando paga il cessionario del credito professionale. L’Agenzia ha fornito una risposta articolata, distinguendo chiaramente 2 fasi dell’operazione di cessione del credito.
Prima fase: pagamento dal cessionario al professionista – Quando la società cessionaria paga il professionista cedente per acquisire il credito, questo pagamento mantiene la natura di reddito di lavoro autonomo, come stabilito dall’art. 6, c. 2 del Tuir, secondo cui “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.