IVA

24 Settembre 2025

Niente detrazione Iva in ordine all’acquisto dell’immobile locato

La Cassazione nega la detrazione Iva per l’acquisto di un immobile destinato poi alla locazione, ribadendo che l’inerenza va provata in concreto e non basta l’iscrizione del bene in bilancio.

La Cassazione, con l’ordinanza 9.09.2025, n. 24908, si è pronunciata in ordine al diritto della detrazione Iva ex artt. 19 D.P.R. 633/1972 e 1 e 168 della Direttiva Iva 2006/112/CEE, per l’acquisto di un immobile, dapprima destinato a sede legale dell’azienda e poi alla locazione in ragione di una vantaggiosa opportunità di mercato, con un incremento del volume d’affari ai fini Iva.

La parte privata nel ricorso sottolineava che, a fronte dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, aveva regolarmente versato l’Iva applicata sui canoni di locazione, citando le corrispondenti fonti normative unionali alla base del diritto alla detrazione sull’immobile. A tale proposito si deve considerare come, secondo la CGUE, dall’art. 168, lett. a) della Direttiva Iva risulta che i beni o i servizi per i quali viene chiesto il diritto della detrazione devono essere usati “a valle” dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che “a monte” tali beni e servizi devono essere forniti da un altro soggetto passivo. Inoltre la direttiva Iva non subordina il diritto alla detrazione ad alcuna condizione collegata all’uso dei beni o dei servizi da parte della persona che li riceve dal soggetto passivo.

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