IVA
24 Settembre 2025
La Cassazione nega la detrazione Iva per l’acquisto di un immobile destinato poi alla locazione, ribadendo che l’inerenza va provata in concreto e non basta l’iscrizione del bene in bilancio.
La Cassazione, con l’ordinanza 9.09.2025, n. 24908, si è pronunciata in ordine al diritto della detrazione Iva ex artt. 19 D.P.R. 633/1972 e 1 e 168 della Direttiva Iva 2006/112/CEE, per l’acquisto di un immobile, dapprima destinato a sede legale dell’azienda e poi alla locazione in ragione di una vantaggiosa opportunità di mercato, con un incremento del volume d’affari ai fini Iva.
La parte privata nel ricorso sottolineava che, a fronte dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, aveva regolarmente versato l’Iva applicata sui canoni di locazione, citando le corrispondenti fonti normative unionali alla base del diritto alla detrazione sull’immobile. A tale proposito si deve considerare come, secondo la CGUE, dall’art. 168, lett. a) della Direttiva Iva risulta che i beni o i servizi per i quali viene chiesto il diritto della detrazione devono essere usati “a valle” dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che “a monte” tali beni e servizi devono essere forniti da un altro soggetto passivo. Inoltre la direttiva Iva non subordina il diritto alla detrazione ad alcuna condizione collegata all’uso dei beni o dei servizi da parte della persona che li riceve dal soggetto passivo.
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