Accertamento, riscossione e contenzioso

22 Settembre 2025

Niente di nuovo in ordine al valore indiziario della prova bancaria

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24549 del 4.09.2025 è tornata a pronunciarsi in tema di accertamento dei redditi a mezzo verifiche condotte sui conti correnti del contribuente.

Nella sentenza n. 24549/2025 la Cassazione ribadisce che è proprio la lettura delle norme (art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972) che consente di far derivare che i dati emergenti dall’esame dei movimenti bancari sono presuntivamente riconducibili a operazioni economiche del contribuente, direttamente partecipi del suo reddito imponibile, salva la prova contraria allegata dal contribuente. È proprio tale passo della sentenza a costituire uno stereotipo giurisprudenziale tanto insistito dalla Corte di Cassazione, quanto mai veramente spiegato, proprio sulla base dello scrutinio letterale del testo di legge.

La presunzione di cui all’art. 32, n. 2 non è collegata a un fatto preciso, bensì a più fatti che devono costituire nel loro coordinamento logico la base per una consequenziale deduzione, che non è affatto semplicistica, ma che deve essere sviluppata attraverso un ragionamento logico e non meramente matematico. E, infatti, la terminologia utilizzata dal legislatore “sono posti a base” delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, difetta di un rapporto di inferenza diretta con l’illecito fiscale, che deve essere invece pienamente dimostrato all’interno delle ordinarie istruttorie di verifica a cui il dato legislativo rinvia, anche, ma non solo, con il sussidio indiziario della prova bancaria.

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