Revisione e controllo
01 Luglio 2025
Se il sindaco unico o il revisore legale è stato nominato dall’assemblea dei soci nel 2025 prima della predisposizione del progetto di bilancio, allo stesso competono le relazioni formulate ai sensi dell’art. 2429, c. 2, c.c. o ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010.
Il documento “Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle S.r.l.”, pubblicato il 17.06.2025 dal Cndcec e dalla Fondazione nazionale commercialisti, nel capitolo finale intitolato “Le relazioni al bilancio d’esercizio”, evidenzia come qualora il sindaco unico o il revisore legale siano stati nominati dall’assemblea dei soci nel 2025, anche a seguito della comunicazione ricevuta dal Conservatore, prima della predisposizione del progetto di bilancio, a essi competano le relazioni formulate ai sensi dell’art. 2429, c. 2 c.c. o ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010.
Il capitolo fornisce indicazioni su alcuni aspetti ai quali porre attenzione nella stesura della relazione per la formulazione del parere in ordine all’approvazione del bilancio di esercizio, in riferimento alle 3 fattispecie verificabili in seguito alla comunicazione del Conservatore:
1) nomina del solo revisore legale (ex D.Lgs. 39/2010);
2) nomina del sindaco unico (ex art. 2429, c. 2 c.c.);
3) nomina di un sindaco unico al quale è delegata anche la funzione di revisore legale.