Accertamento, riscossione e contenzioso

26 Marzo 2025

Non è necessario allegare il PVC all’atto impositivo

L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem".

La Cassazione (ordinanza 18.03.2025, n. 7172) ha ribadito la giurisprudenza costante della Corte, secondo cui: “nel regime introdotto dall’art. 7 L. 27.07.2000 n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ossia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente e al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”.

Per la Cassazione, inoltre, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione Finanziaria e quindi posto a sostegno della pretesa impositiva (in tal senso da ultimo, Cass. n. 21670/2024).

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