Procedure concorsuali

12 Settembre 2025

Nota di variazione Iva e doppio concordato: le conferme

Il cedente, che decide di partecipare al concordato preventivo del proprio cliente insolvente, può legittimamente attendere la conclusione infruttuosa della procedura per emettere nota di variazione in diminuzione, per recuperare l’Iva non incassata (Ag. Entrate interpello 9.09.2025, n. 234).

Nel caso analizzato la società istante, Alfa, ha fornito dei beni alla società Beta e, in seguito alla crisi finanziaria di quest’ultima, si è trovata esposta per un rilevante credito commerciale. La prima domanda di concordato preventivo, presentata da Beta nel dicembre 2020, è stata ammessa nel 2021 ma revocata nel 2022. Successivamente, la società ha presentato una seconda domanda di concordato nel giugno 2022, sfociata poi nell’ammissione (e successiva omologazione nel giugno 2024) di un piano di continuità aziendale con pagamento dilazionato ai creditori fino al 2027. In sede di ammissione alla seconda procedura, la società Alfa ha scelto di non avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/1972, che consente l’emissione anticipata della nota di credito a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma ha optato per attendere l’adempimento (o l’inadempimento) del piano concordatario.

È stato chiesto, quindi, di chiarire la possibilità per la società Alfa di esercitare il diritto alla variazione in diminuzione per la parte del credito falcidiata, facendo leva sulla disciplina generale prevista dall’art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972.

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