Accertamento, riscossione e contenzioso

04 Ottobre 2025

Notifica: il domicilio prevale sulla residenza

Il convenuto non può eccepire la nullità della notifica compiuta nel domicilio, limitandosi a fornire la prova di una sua diversa residenza anagrafica, essendo suo onere provare la mancata convivenza con la persona che ha ricevuto l’atto nel domicilio dichiarato.

La Suprema Corte, con ordinanza 23.09.2025, n. 25982, si è espressa sulla validità della notifica compiuta al domicilio del convenuto anziché alla sua residenza anagrafica. La parte convenuta in giudizio era rimasta contumace in primo grado, ritenendo nulla la notifica compiuta presso la residenza della moglie, dalla stessa indicata come domicilio contrattuale, e l’appello proposto sull’eccezione di nullità era stato rigettato considerando regolare la notifica.

La Corte ha affermato, in conformità ai precedenti giurisprudenziali, che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il ruolo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. In particolare, la prevalenza su dette risultanze della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell’atto comporta, a carico del destinatario, l’onere della prova, non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, dell’inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario.

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