Accertamento, riscossione e contenzioso
09 Agosto 2025
La Cassazione afferma che l’atto esecutivo notificato tramite servizio postale ordinario si intende ricevuto alla data di spedizione dell’Ufficio postale.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13348/2025, ha stabilito che, in caso di spedizione di atto esecutivo tramite servizio postale ordinario, la prova del ricevimento da parte del contribuente è la data di spedizione dell’Ufficio postale.
Il caso di specie ha avuto come oggetto un avviso di accertamento Tari, ma il concetto può essere applicato anche agli altri tributi locali, arrivato in Cassazione tramite appello da parte di una società, che era risultata soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.
In primo grado i Giudici avevano dichiarato inammissibile il ricorso per tardività dello stesso, e così anche i Giudici di secondo grado, affermando che la ricorrente non aveva fornito la prova documentale della data di ricezione della notifica, e che il timbro da essa apposto dalla società sulla prima pagina dell’avviso non assumeva valenza probatoria.
Il contribuente, rivolgendosi ai Giudici della Suprema Corte, lamentava l’errata valutazione dei primi 2 gradi di giudizio nel ritenere tardivo il ricorso, senza rendersi conto che, essendo l’atto impositivo stato notificato mediante posta ordinaria, la società non aveva potuto far altro che apporre il proprio timbro sull’atto nel giorno del suo ricevimento.