Diritto del lavoro e legislazione sociale

16 Gennaio 2024

Novità 2024 a favore dei datori di lavoro

Si propone uno schema di alcune delle principali novità valide dal 1.01.2024. In questo secondo articolo vengono esaminate le novità che riguardano i datori di lavoro.

Sono numerose le novità in materia di lavoro per il 2024, alla luce non soltanto della legge di Bilancio 2024 (L. 30.12.2023, n. 213), ma anche del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (D.Lgs. 30.12.2023, n. 216), del c.d. “Decreto fiscalità internazionale” (D.Lgs. 27.12.2023, n. 209), del decreto Anticipi (D.L. 145/2023, conv. da L. 191/2023) e di alcune previsioni contenute nel decreto Lavoro (D.L. 48/2023, conv. da L. 85/2023) che hanno, però, validità dal 1.01.2024.

Incentivi all’assunzione – Non sono state confermate per il 2024 le misure rivolte all’assunzione di giovani under 36 e donne c.d. “svantaggiate” pari al 100% della contribuzione previdenziale: questo comporta un ritorno al passato, stante la possibilità di utilizzare le misure strutturali già esistenti, quali l’esonero del 50% per l’assunzione di under 30 e l’esonero del 50% (valido anche ai fini Inail) per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla L. 92/2012.
Sarà, invece, possibile utilizzare fino al 30.06.2024 la c.d. “Decontribuzione Sud” stante la proroga che è stata ufficializzata e resa nota con il messaggio Inps n. 4695/2023.

A quanto sopra, si aggiungono le seguenti misure.
Donne vittime di violenza: la legge di Bilancio ha previsto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di:

  • 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato;
  • 12 mesi se l’assunzione è a termine;
  • 18 mesi se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Beneficiari di Assegno di Inclusione (AdI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL): il decreto Lavoro ha previsto, con decorrenza 1.01.2024, per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’AdI e del SFL un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a seconda del tipo di assunzione:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato: esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico azienda, esclusi premi Inail, per un massimo di 12 mesi, nel limite di 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restituzione: nel caso di licenziamento (diverso dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo) del soggetto nei 24 mesi, il datore deve restituire il beneficio fruito, maggiorato di sanzioni civili. Vale anche nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (GMS) dichiarato illegittimo, recesso alla fine del periodo di formazione, recesso in prova e dimissioni per giusta causa;
  • a termine: esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico dell’azienda, esclusi premi Inail, per un massimo di 12 mesi (non oltre la durata del rapporto), nel limite di 4.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
  • trasformazione a tempo indeterminato: esonero previsto nel limite massimo di 24 mesi (max 12 a termine al 50% + 12 per indeterminato al 100%).

L’esonero verrà riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, purché gli stessi inseriscano l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

La misura è stata definita e commentata dall’Inps con la circolare del 29.12.2023, n. 111.

“Super Deduzione”: il D.Lgs. 216/2023 ha introdotto un nuovo incentivo che consiste, per il solo 2024, nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura:

  • + 20% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • + 30% per chi assume lavoratori “svantaggiati”, ovvero:
    • persone con disabilità;
    • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate;
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non abbiano i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
    • lavoratori con sede di lavoro ubicata al sud;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile/under 30;
    • donne vittime di violenza;
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.

La misura si rivolge ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni: non possono, invece, applicare la deduzione le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Determinante per l’utilizzo di tale misura è l’incremento occupazionale e lo stesso:

  • rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente;
  • va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Importante, infine, sottolineare come nessun costo sia riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Aumento soglia “de minimis” – Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 15.12.2023 due regolamenti relativi agli aiuti “de minimis”:

  • il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” che aumenta da 200.000 a 300.000 euro il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere, nell’arco di 3 anni, da parte di uno Stato membro. Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori;
  • il regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale: la principale previsione di quest’ultimo è l’innalzamento da 500.000 a 750.000 euro in 3 anni della soglia di aiuti concedibili.

Tali limiti sono validi dal 1.01.2024 e al 31.12.2030.

Smart working – Il decreto Anticipi ha disposto la proroga al 31.03.2024 delle misure di accesso semplificato (c.d. diritto allo smart working) per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni e dei soggetti fragili: per tali soggetti continuerà a non essere richiesta la definizione dell’accordo individuale, rimanendo il solo onere di comunicazione telematica entro 5 giorni dall’inizio dello svolgimento in modalità agile. Nessuna proroga, invece, è stata prevista per i c.d. “super fragili”.

Novità sulle compensazioni – La legge di Bilancio 2024 prevede l’estensione dell’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.
Sempre con riferimento ai suddetti Istituti, inoltre, vengono previste ulteriori limitazioni, stabilendo che la compensazione dei crediti a titolo di contributi potrà essere effettuata:

  • per datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva. In alternativa, si potrà effettuare dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • per datori di lavoro che versano la contribuzione agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Da questo sono escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione Separata.

Per quanto concerne l’Inail, invece, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
In merito ai termini di decorrenza e alle modalità di attuazione delle summenzionate misure, la legge lascia il compito a futuri provvedimenti adottati d’intesa da Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.

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