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30 Luglio 2025

Novità codici ATECO 2025 e impatto sul reverse charge della lettera a)

Il riposizionamento 2025 di alcune attività può incidere sull’applicazione o meno del reverse charge nei subappalti in edilizia.

Diversamente da quanto sostenuto per la lettera a-ter (cfr. quotidiano del 28.07.2025), ai fini della residuale disciplina della lettera a) dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 si ritengono impattanti le novità degli ATECO 2025 eccetto, ovviamente, quanto travalica le prestazioni (subappalti) richiamate dalla norma (come in passato rimangono esclusi, ad esempio, i noli anche a caldo).

I motivi di questa conclusione sono ascrivibili al fatto che la lettera a) coinvolge i subappalti dell’intero settore F “costruzioni” (tanto costruzione, quanto completamento o recupero sia di edifici che di altre opere o relativi impianti ad essi serventi) e alla costatazione che, rispetto alla primordiale individuazione operata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2006 § 2 gli ATECOFIN 2004 (codici 45) si è chiaramente transitati, dal 2008, alla classificazione (medesima sezione F) degli ATECO 2007 (codici 41, 42 e 43); depongono, in tal senso, una serie di casi affrontati dall’Agenzia delle Entrate (ris. 101, 113, 173, 174, 245, 246 e 474 del 2008 e circ. n. 36/E/2013 § 3.2.2).

Ciò premesso, queste le principali modifiche 2025 di possibile impatto per i subappalti in analisi:

– esce dal settore F “costruzioni” e ritorna (come ante ATECO 2007) nella sezione M “attività immobiliari” lo “sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione” assumendo il nuovo codice 68.12.00;

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