Imposte dirette
04 Luglio 2025
Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto l’art. 4-bis nel D.Lgs. 346/1990, prevedendo l’imposizione indiretta proporzionale sui trust al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, con opzione per la tassazione anticipata.
Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto il nuovo art. 4-bis nel D.Lgs. 346/1990, con il quale viene prevista a regime l’imposizione indiretta commisurata in misura proporzionale differita al momento del trasferimento dei beni e diritti al beneficiario, con l’ulteriore previsione dell’anticipo del prelievo tributario su base opzionale. Anche l’esordio del dato normativo è portatore di una precisa latitudine dell’obbligo impositivo perimetrato ai soli trust e vincoli di destinazione giuridicamente idonei a procurare arricchimenti gratuiti dei beneficiari.
Sono esclusi, quindi, da ogni rilevanza fiscale i trust privi di scopo liberale, come i cd. trust liquidatori e i trust di garanzia, recependo anche in tal caso l’approdo conclusivo della giurisprudenza di legittimità. È esclusa inoltre da ogni rilevanza impositiva sia la retrocessione dei beni al disponente e sia le attribuzioni al disponente nei limiti in cui esso riassuma anche talune legittime facoltà potestative di beneficiario, dal momento che in tale caso non può dirsi configurabile un autentico arricchimento dell’assetto patrimoniale del beneficiario, ma solo la cessazione dello stato di spossessamento del disponente (in tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 165/2024).