IVA
25 Marzo 2025
Il D.Lgs. 192/2024 rimedia all’iniziale versione del D.Lgs. del 30.04.2024, che prevedeva la non assoggettabilità a Iva anche in caso di conferimento di singole attività materiali e immateriali non costituenti una "universitas".
Secondo il nuovo art. 177-bis del Tuir “Operazioni straordinarie e attività professionali”, come modificato dal D.Lgs. 192/2024, “i conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali… non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”. Tale versione sostituisce quella rinvenibile nello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.04.2024: “I conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela ed ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico… non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”.
Le modifiche paiono opportune, in quanto aderenti alla prescrizione dell’art. 2, c. 3 D.P.R. 633/1972 e alle fonti comunitarie, dal momento che ai fini Iva già l’art. 5, par. 8 della Direttiva 77/388/CEE (Sesta Direttiva) prevedeva che “In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento in una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l’operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente”.