Diritto del lavoro e legislazione sociale

05 Gennaio 2024

Novità per il 2024: non solo legge di Bilancio

Per avere una panoramica completa delle novità 2024 è necessario analizzare ulteriori decreti pubblicati nella seconda metà del mese di dicembre: analizziamo le disposizioni principali in materia di lavoro.

Decreto Lavoro, D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023

Il decreto legge in esame istituisce, a decorrere dal 1.01.2024, l’Assegno di inclusione, che sostituisce il reddito di cittadinanza, dopo il periodo transitorio che ha disciplinato modalità e tempi di fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza, operativo sino al 31.12.2023, fermo restando il limite massimo di fruizione del Rdc già previsto per il 2023 e pari a 7 mensilità.

Contestualmente il decreto introduce incentivi, sempre con decorrenza gennaio 2024, per favorire le assunzioni e le misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti. In particolare:

  • riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100% o del 50% a seconda che l’assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato (art. 10, cc. 1-5);
  • ai beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, riconosce in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità della misura, nel limite di 500 euro mensili (art. 10, c. 6).

Decreto Anticipi, D.L. 145/2023 convertito in L. 191/2023

Il decreto introduce una modifica all’art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir, in relazione alla concessione di prestiti come fringe benefit: si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Questa misura è diventata operativa già nel mese di dicembre 2023.

In tema di assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, in modifica all’art. 37, c. 2-bis D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, alla lettera c) viene disposto che i sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il decreto dispone misure anche in tema di sport:

  • viene prorogato al 30.06.2024 il termine entro cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno uniformare i propri statuti all’attuale normativa;
  • viene prorogato al 30.01.2024 il termine per la comunicazione al centro impiego per i periodi luglio-dicembre 2023 per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
  • sempre entro il 30.01.2024 dovranno essere inviate le comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023;
  • il decreto dispone inoltre che si applicano ai lavoratori sportivi le ordinarie disposizioni in materia previdenziale, definite in base alla tipologia di rapporto di lavoro con cui è inquadrato il lavoratore sportivo, nel rispetto dell’applicazione del massimale annuo contributivo.

Da ultimo, il decreto dispone la proroga al 31.03.2024 delle misure di accesso agevolato allo smart working per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni (nel rispetto delle condizioni già precedentemente stabilite) e dei soggetti fragili.

Per questi soggetti rimane altresì valida la procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro, senza necessità di stipula di alcun accordo tra le parti.

Decreto Fiscalità Internazionale, D.Lgs. 209/2023

Il decreto prevede modifiche ai criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche e al regime degli impatriati.

In tema di residenza fiscale, rispetto alla disciplina previgente viene introdotto il riferimento alla frazione di giorno per definire il requisito del periodo collegato al concetto di residenza: sono considerati residenti anche i soggetti presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta (ampliando in tal modo la platea dei contribuenti residenti in Italia). Viene inoltre introdotto un nuovo concetto di “domicilio” che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Da ultimo, viene introdotta la presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

In relazione invece al regime degli impatriati, le disposizioni si applicano a coloro che, a decorrere dal periodo di imposta 2024, trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del Tuir e che producono redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo. Il reddito da lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% e con un tetto massimo fissato in 600.000 euro (rispettando alcuni pre requisiti). La percentuale di reddito si abbassa in presenza di figli e il regime agevolato ha validità per 5 anni, a patto di essere iscritti al registro AIRE o aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero.

Decreto Milleproroghe, D.L. 215/2023

Per l’anno 2024 il decreto prevede misure minime in materia di lavoro, fra cui ricordiamo la proroga al 30.06.2024 del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo.
Sono inoltre previste proroghe per il mondo dell’editoria e in materia previdenziale, che tuttavia non impattano direttamente sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Decreto Riforma Irpef, D.Lgs. 216/2023

Da ultimo, il decreto ha rivisto completamente, anche se solo per l’anno 2024, le regole di calcolo di imposta, detrazioni e bonus integrativo per i lavoratori. Il provvedimento, in vigore dal 31.12.2023, non modifica le disposizioni di legge vigenti (artt. 11 e 13 del Tuir in materia, rispettivamente, di aliquote/scaglioni di reddito e altre detrazioni), ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d’imposta 2024, che prevede

  • la riduzione da 4 a 3 aliquote fiscali applicabili ai redditi delle persone fisiche;
  • l’innalzamento della no tax area a 1.995 euro;
  • il calcolo del trattamento integrativo mediante un meccanismo correttivo a favore dei titolari di reddito non superiore a 15.000 euro, in base al quale la verifica della presenza di imposta lorda superiore all’importo delle detrazioni spettanti va effettuata considerando la detrazione di 1.880 euro (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari 1.955 euro.

Ma non solo: il decreto introduce un nuovo incentivo, che consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura:

  • 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”, ovvero:
    • persone con disabilità;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (under 30);
    • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori;
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.

Gli incentivi, dunque, premiano i datori di lavoro che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, ancora di più se appartenenti alle categorie più fragili, ma attenzione: è necessario garantire l’incremento occupazionale per poter accedere a questa nuova misura.

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