Estero

22 Settembre 2025

Novità per il manifesto di carico e la prova dell’uscita delle merci

L’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 24/2025, chiarisce le novità del D.Lgs. 141/2024 su provviste e dotazioni di bordo: manifesto merci e dichiarazione doganale come prove d’imbarco, ai fini Iva e adempimenti fiscali.

Con la circolare 10.09.2025 n. 24, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le principali novità operative introdotte dal D.Lgs. 141/2024, soffermandosi sugli artt. 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice Doganale dell’Unione, nonché sulla Determinazione Direttoriale 25.07.2025, n. 16914/RU. In particolare, il documento si è soffermato sul tema relativo all’utilizzo del manifesto di carico quale elemento di prova dell’avvenuto imbarco di provviste e dotazioni di bordo, definendo i casi di esonero dalla sua presentazione e aggiornando i relativi adempimenti doganali e fiscali.

Un punto centrale della circolare è rappresentato dall’art. 74 del DNC attuativo dell’art. 269, par. 2, lett. c), del Codice Doganale dell’Unione (CDU), in base al quale per le provviste e le dotazioni di bordo fornite a navi e aeromobili, la dichiarazione doganale di esportazione svolge la funzione di prova dell’avvenuto imbarco. Al riguardo è stato evidenziato che la dichiarazione doganale serve esclusivamente a documentare l’imbarco al fine di consentire l’applicazione del regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. 633/1972. Nei casi ordinari, è quindi richiesto il deposito del manifesto merci in partenza (MMP), che rappresenta il principale documento probatorio dell’effettivo imbarco delle merci e, di conseguenza, del diritto all’applicazione del regime di esenzione Iva. In base alla Determinazione Direttoriale n. 16914/2025, il MMP assolve alle formalità previste dall’art. 332, par. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), secondo cui il trasportatore è tenuto a notificare all’ufficio doganale di uscita l’avvenuta uscita delle merci, oppure, nel caso di provviste e dotazioni di bordo, l’imbarco, anche ai fini della fiscalità interna.

Ulteriormente è stato chiarito che la presentazione del MMP non comporta l’obbligo di presentare anche il manifesto merci in arrivo (MMA) nel porto successivo, a condizione che le merci rimangano a bordo e non siano destinate allo sbarco. Questo principio è particolarmente rilevante nei collegamenti tra porti dell’Unione, in cui l’imbarco avvenuto in un porto nazionale e documentato con MMP non richiede ulteriori formalità all’arrivo. In casi specifici, è comunque possibile ricorrere a una procedura semplificata (già disciplinata dalla circolare 18/D/2010 e confermata dalla nota 16.04.2019, prot. 43290) che prevede l’utilizzo del “memorandum di imbarco” seguito da una dichiarazione di esportazione cumulativa. Questa procedura viene adottata quando non è oggettivamente possibile presentare la dichiarazione di esportazione al momento dell’imbarco, ad esempio per motivi logistici o per la tempistica. In questi casi, la dichiarazione di esportazione non viene chiusa con il MMP, ma secondo le modalità alternative previste dalla prassi operativa vigente.

La circolare ha altresì ribadito l’esonero dall’obbligo di presentazione del manifesto di carico per le navi da diporto (ovvero tutte le unità destinate alla navigazione da diporto, indipendentemente dalla lunghezza), ma non per le navi da crociera (in quanto impiegate in attività commerciali). Per queste ultime, l’obbligo di presentazione del MMA sussiste solo in caso di sbarco di merci non unionali. Viceversa, se le merci non unionali rimangono a bordo, non è richiesta alcuna dichiarazione.

Infine, è stata ribadita l’obbligatorietà del MMP per le navi e gli aeromobili in partenza verso destinazioni extra-UE, ogniqualvolta sia prevista una dichiarazione pre-partenza ai sensi dell’art. 263 del CDU, fatti salvi i casi di esonero previsti dall’art. 245 del Regolamento delegato 2015/2446 RD (come, ad esempio, per i mezzi in servizio regolare o per determinate tipologie di merci).

È auspicabile che questa impostazione possa contribuire concretamente a ridurre il contenzioso tributario, in particolare nei casi (purtroppo ancora frequenti) in cui l’Amministrazione Finanziaria contesta la mancata uscita delle merci esclusivamente per vizi di natura meramente formale, nonostante l’esistenza di elementi oggettivi e documentali sufficienti a dimostrare l’effettiva esecuzione dell’operazione.

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