Paghe e contributi
01 Ottobre 2025
Dal 1.10.2025 sono in vigore le nuove disposizioni in tema di contribuzione contrattuale Prevedi per il settore dell’edilizia.
Nel ricordare che dal 1.10.2025 sono state introdotte alcune importanti novità in tema di calcolo ed erogazione del contributo contrattuale alla previdenza complementare Prevedi per il settore dell’edilizia, si evidenziano gli ultimi chiarimenti forniti sul tema.
Per gli assunti dal 1.10.2025, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi sarà dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a 3 mesi, con versamento al Fondo solo a decorrere dal 4° mese successivo all’assunzione, comprensivo però anche dell’importo di contribuzione relativo ai primi 3 mesi. Per i rapporti di lavoro inferiori o uguali ai 3 mesi invece l’importo verrà corrisposto direttamente ai dipendenti per gli impiegati e tramite la Cassa edile per gli operai.
Nell’attesa di ricevere chiarimenti sulle modalità operative da seguire per la gestione di questo nuovo accantonamento in Cassa edile che si è generato per gli operai a seguito della novità introdotta, sono state fornite indicazioni su alcuni altri aspetti da CNCE e Prevedi (9.09.2025).
In assenza di posizioni attive presso Prevedi per il lavoratore assunto nei primi 15 giorni del mese, il contributo contrattuale è dovuto solo se il lavoratore sia ancora occupato presso la stessa azienda il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione e il contributo viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l’azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all’assunzione (es. assunto 1/10, il contributo è versato a gennaio successivo).
Se il lavoratore è invece assunto dal 16 del mese, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore sia ancora occupato presso l’azienda il giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2°mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l’azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all’assunzione.
Se nei primi 3 mesi di assunzione il lavoratore attiva una posizione, inizialmente non esistente, presso Prevedi, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Per il lavoratore che invece abbia già attive posizioni e versamenti contributivi presso Prevedi, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, con la relativa denuncia di competenza.
In merito alla Cassa edile a cui versare quanto sopra, in presenza di denunce nei primi mesi a diversi territori, nella presentazione della denuncia di competenza dell’ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l’impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la Cassa edile a cui è destinata quella stessa denuncia.
L’eventuale riscatto totale di una precedente posizione Prevedi è considerato nella casistica di assenza di posizione Prevedi aperta.
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