Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Settembre 2025
In caso di partecipazioni di più livelli la notifica dell’atto recante la ritenuta del 26% è nulla se notificata alla medesima società cui viene imputata l’evasione dei ricavi.
Corrisponde a orientamento costante della Corte di Cassazione (si vedano tra le altre Cass. nn 13841/2021 e 27049/2019) il principio a mente del quale: “La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è limitata ai soli casi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo livello, cioè quando la società di capitali titolare dell’impresa abbia soci in numero limitato, ma si estende anche agli ulteriori livelli di partecipazione, vale a dire quelli in cui la ristrettezza della base societaria si realizzi per il tramite di altre società”. Per la Cassazione, quindi, nel caso di intersezione di più livelli di partecipazione si viene a verificare un effetto di propagazione in avanti della distribuzione in nero degli utili extra bilancio, che si arresta solo con il conclusivo approdo a soci persone fisiche. In tal caso si pone la questione in ordine a quale società deve essere notificato l’atto impositivo con l’imputazione della ritenuta alla fonte del 26%.
L’Agenzia delle Entrate è solita notificare alla medesima società cui vengono imputati gli utili evasi, anche l’atto impositivo recante la pretesa dell’imposta sostitutiva, per cui volendo esemplificare, se la società Alfa è partecipata al 100% dalla società Beta, la quale a sua volta è partecipata dai soci persone fisiche X e Y, alla società Alfa l’Ufficio notifica sia l’avviso di accertamento recante la pretesa fiscale relativa ai ricavi evasi e sia l’atto impositivo recante la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%.