Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Settembre 2025
La Cassazione, con sentenza n. 38249/2025, ribadisce la nullità del patto di prova in assenza di causa giustificatrice e l’applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, ridefinendo i confini tra prova e licenziamento privo di giustificazione.
Con la sentenza 29.08.2025, n. 38249 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato nuovamente il tema della validità del patto di prova e delle conseguenze derivanti dal recesso datoriale esercitato in sua pendenza.
La vicenda processuale, originata davanti al Tribunale di Venezia e proseguita in appello, ha visto contrapporsi una società datrice e una lavoratrice che lamentava la nullità del patto e, conseguentemente, l’illegittimità del licenziamento.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo la clausola conforme; la Corte d’Appello, invece, con sentenza n. 77/2023, aveva condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra e al risarcimento parametrato alla retribuzione di riferimento.
La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se, in presenza di una clausola di prova viziata, il recesso datoriale debba essere considerato un licenziamento sottoposto ai regimi limitativi del D.Lgs. 23/2015 e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.