Società e contratti
06 Settembre 2025
Il MIMIT chiarisce la nuova disciplina start-up innovative (L. 193/2024): obbligo qualifica PMI UE, esclusione consulenza/agenzia, nuovi criteri e proroghe fino a 8 anni, tempi stretti per dichiarazioni, cancellazione oltre 60 mesi dalla costituzione.
Con circolare del 29.07.2025, il MIMIT ha chiarito i principali aspetti operativi e interpretativi della nuova disciplina sulle start-up innovative, introdotta dalla L. 193/2024. Com’è noto è stato modificato in modo sostanziale l’art. 25 D.L. 179/2012, imponendo nuovi requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Il primo chiarimento ha riguardato la necessità che la start-up rientri nella definizione europea di PMI (art. 25, c. 2, lett. a-bis), secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE. Questo criterio deve essere rispettato unitamente al limite di 5 milioni di euro di valore della produzione annua previsto dalla lett. d), da calcolare a partire dal 2° anno di iscrizione. I 2 parametri non sono alternativi ma devono coesistere.
Il MIMIT ha precisato che, per valutare il requisito PMI, è necessario considerare anche eventuali rapporti di controllo, collegamento o associazione con altre imprese (a titolo esemplificativo, se una start-up è controllata o collegata a una grande impresa, non può rientrare tra le PMI e quindi non può accedere o mantenere lo status innovativo).