Amministrazione e bilancio

20 Maggio 2025

Nuova scadenza per l’affrancamento riserve in sospensione d’imposta

Esemplificazione dell’affrancamento delle riserve e riflessi contabili.

L’art. 14 D.Lgs. 192/2024 (rubricato affrancamento straordinario delle riserve) prevede testualmente che “I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, possono essere affrancati in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10%…”.

Sul piano operativo la norma prevede che la liquidazione dell’imposta sostitutiva debba avvenire nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e il suo versamento debba avvenire obbligatoriamente in 4 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. In specifico ordine all’affrancamento delle riserve da rivalutazione si deve però considerare che il pagamento dell’imposta sostitutiva le libera dai relativi pesi fiscali sospesi, ma non dal vincolo civilistico dell’indistribuibilità, almeno per la parte che continua a rappresentare il reddito atteso stimato.

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