Diritto del lavoro e legislazione sociale
01 Luglio 2025
Con l’aggiornamento del 26.06.2025, l’INL ha fornito nuovi chiarimenti sulla patente a crediti: formazione in corso, validità SOA, esonero per società consortili e professionisti tecnici.
Con la pubblicazione del nuovo aggiornamento alle FAQ del 26.06.2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene a chiarire alcuni aspetti critici relativi all’operatività della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili. Il documento fornisce risposte puntuali a quesiti sollevati da imprese, tecnici e operatori del settore, contribuendo a sciogliere ambiguità interpretative in merito al nuovo sistema di qualificazione introdotto con l’art. 27 D.Lgs. 81/2008, come recentemente modificato.
Rilascio della patente e obblighi formativi non ancora assolti – Uno dei chiarimenti più attesi riguarda la possibilità di richiedere la patente a crediti anche in assenza del completamento degli obblighi formativi. L’INL conferma tale facoltà, purché il percorso formativo sia stato avviato e ciò risulti documentalmente provato. L’autodichiarazione circa l’avvio del percorso formativo costituisce dunque elemento sufficiente per procedere all’istanza, in un’ottica di favor partecipationis che contempera la necessità di garantire un elevato livello di sicurezza con l’esigenza di non ostacolare l’attività d’impresa.
Ultra-vigenza dell’attestazione SOA e regime di esenzione – Altro punto di rilievo riguarda la validità dell’attestazione SOA nelle more del rinnovo. L’Ispettorato chiarisce che, nel periodo di ultra-vigenza di un’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ossia nei 180 giorni successivi alla stipula del contratto di rinnovo, l’impresa può continuare a fruire del regime di esenzione dal possesso della patente a crediti. Ne consegue che l’obbligo della patente sorge solo in caso di mancato rinnovo o di attestazione non adeguata al livello richiesto.
Esclusione per le società consortili operanti nei lavori pubblici – Un ulteriore chiarimento investe le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori pubblici. Richiamando l’art. 31 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l’INL precisa che tali soggetti non sono tenuti al possesso autonomo della patente, potendo avvalersi della qualificazione già in possesso delle singole imprese consorziate. Il principio di delega di qualificazione, già consolidato nel diritto degli appalti pubblici, trova così coerente applicazione anche nel contesto della nuova disciplina sanzionatoria.
Prestazioni intellettuali ed esclusione dall’obbligo della patente – Infine, una nota di rilievo per i professionisti operanti nei cantieri. L’Ispettorato riconosce esplicitamente l’esonero dall’obbligo della patente per una pluralità di figure tecniche, tra cui il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il collaudatore in corso d’opera e altri operatori che svolgano attività riconducibili a prestazioni di natura intellettuale. Il criterio distintivo adottato si fonda sulla prevalenza dell’elemento valutativo-ideativo rispetto a quello esecutivo-manuale, in linea con la giurisprudenza amministrativa più recente (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4806/2020).
L’aggiornamento delle FAQ da parte dell’INL contribuisce a delineare un quadro applicativo più solido e coerente della patente a crediti, valorizzando l’approccio interpretativo sistemico e rispettoso delle specificità operative del comparto edile. Tali chiarimenti si pongono come indispensabile bussola per garantire l’effettività della norma senza comprometterne la sostenibilità applicativa, in un settore cruciale per l’economia nazionale e ad elevata esposizione ai rischi infortunistici.