Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Aprile 2025
Con una modifica al recente decreto sul processo tributario, il legislatore chiarisce che la certificazione di conformità sui documenti cartacei in possesso del difensore non richiede che la copia cartacea sia un originale.
Il legislatore della riforma tributaria è intervenuto anche sulle disposizioni del processo tributario con il D.Lgs. 220/2023. In particolare, per tutti i giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1.09.2024, occorre tenere presente di una nuova norma aggiunta al D.Lgs. 546/1992. Si tratta dell’art. 25-bis, c. 5-bis, che prevede che: “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale”.
La funzione della norma, nell’ambito del processo telematico e delle regole tecniche, è stata oggetto di attenzione e preoccupazione tra i difensori tributari. Tra i vari profili di analisi non manca chi ha evidenziato che la formulazione parrebbe suggerire che il difensore debba attestare di avere a disposizione l’originale del documento che si intende produrre in giudizio e la conformità della copia digitale depositata a detto originale.