Imposte dirette
28 Giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale di interessi attivi, premi assicurativi riaddebitati e bonus edilizi per i professionisti, alla luce del nuovo art. 54 del Tuir.
Con la risposta all’interpello 26.06.2025, n. 171 l’Agenzia delle Entrate interviene su 3 questioni chiave per le associazioni professionali: la qualificazione fiscale degli interessi attivi da conto corrente, il trattamento dei premi di assicurazione professionale riaddebitati e la rilevanza del differenziale da cessione di bonus edilizi, alla luce delle recenti modifiche all’art. 54 del Tuir introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e dal D.L. 84/2025.
L’Associazione istante, composta da commercialisti, ha chiesto se gli interessi attivi maturati sul proprio conto corrente bancario, già assoggettati a ritenuta del 26% dalla banca (art. 26, cc. 2 e 4 D.P.R. 600/1973), debbano essere considerati redditi di capitale o di lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate, richiamando il nuovo art. 54, c. 3-bis del Tuir (introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 2 D.L. 84/2025), precisa che “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
Tale disposizione si applica ai redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (art. 1, c. 6 D.L. 84/2025). Il riferimento normativo è l’art. 44, c. 1, lett. a) del Tuir, che qualifica come redditi di capitale “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”. Pertanto, gli interessi attivi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo e sono tassati esclusivamente tramite ritenuta a titolo d’imposta, senza ulteriori obblighi dichiarativi nel quadro RE.