Imposte dirette
05 Giugno 2025
L’art. 182 del Tuir, novellato dal D.Lgs. 192/2024, detta nuovi criteri per la tassazione delle imprese in liquidazione.
La riforma fiscale (in particolare, il D.Lgs. 192/2024) ha integralmente sostituito l’art. 182 del Tuir, riguardante la liquidazione ordinaria, a seguito delle difficoltà procedurali del relativo regime, attuando un ribaltamento del criterio di tassazione rispetto alla previgente normativa. Le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31.12.2024).
Lo scenario precedente, in sintesi, prevedeva che il reddito degli esercizi compresi nella liquidazione si determinasse in via provvisoria, in base al rispettivo bilancio. Tali redditi, tuttavia, diventavano definitivi nell’ipotesi in cui la liquidazione dell’impresa individuale o della società di persone si protraesse per più di 3 esercizi (5 esercizi in caso di soggetti Ires). Analoga situazione nel caso in cui fosse stata omessa la presentazione del bilancio finale.
Il nuovo art. 182 del Tuir lascia sostanzialmente invariato il primo comma e, pertanto, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato seguendo le regole ordinarie sulla base dell’apposito conto economico redatto secondo le regole previste dal regime contabile adottato. Inoltre, sia nella nuova che nella previgente normativa, resta fermo il principio che il reddito relativo al periodo di liquidazione viene determinato sulla base del bilancio finale.