Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Luglio 2025
Le nuove sanzioni tributarie non si applicano retroattivamente, neppure se più favorevoli. Prevale la tutela dei conti pubblici sulla retroattività del favor rei. Confermata la linea restrittiva del D.Lgs. 87/2024.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.06.2025, n. 17113, ha confermato l’orientamento secondo cui le nuove sanzioni tributarie, introdotte dal D.Lgs. 87/2024, non sono applicabili retroattivamente, neanche se più favorevoli per il contribuente. Si consolida così un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 D.Lgs. 472/1997, storicamente considerato aperto all’applicazione del favor rei in materia sanzionatoria, ma oggi derogato espressamente dalla nuova disciplina.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate contestava a una società la detrazione dell’Iva su spese legali riferite alla difesa personale di amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti penali.
Mentre il primo grado si concludeva con l’annullamento dell’atto impositivo, in appello la tesi dell’Ufficio veniva accolta. La contribuente, ricorrendo in Cassazione, eccepiva la necessità di applicare retroattivamente le nuove sanzioni più favorevoli in applicazione del generale principio del favor rei. La Corte, tuttavia, ha rigettato tale richiesta, valorizzando il disposto dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024, che limita l’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria ai soli illeciti commessi dal 1.09.2024 in avanti.