IVA

16 Febbraio 2024

Nuove soglie per il visto di conformità

Per il credito Iva relativo al 2023 e i crediti Iva maturati nei primi trimestri del 2024 restano validi i livelli di affidabilità fiscale già noti e il limite di 50.000 euro per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità.

Con l’art. 14 D.Lgs. 1/2024 (“decreto Adempimenti”) è stato previsto l’innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità. In particolare, ai soggetti che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (“Isa”) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità è “elevato” a:

  • 70.000 euro annui (in luogo di 50.000 euro) in presenza di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva. Conseguentemente, l’esonero riguarda anche l’apposizione del visto o la prestazione di garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 70.000 euro annui;
  • 50.000 euro annui (in luogo di 20.000 euro) in caso di compensazione “orizzontale” di crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap. Si ricorda che, in generale, l’obbligo di apposizione del visto di conformità è previsto anche per l’utilizzo in compensazione, mediante Mod. F24, di crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c. possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, sindaco unico, revisore o società di revisione).

Tuttavia, benché il D.Lgs. 1/2024 sia entrato in vigore lo scorso 13.01.2024, l’operatività delle nuove soglie è da ritenere subordinata all’emanazione di un apposito provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (nel quale si potrebbe agganciare l’aumento della soglia anche ad un livello di affidabilità fiscale più elevato). Si rammenta che l’ultimo provvedimento che ha definito i livelli degli Isa (provvedimento n. 140005/E/2023) è stato emanato in relazione al periodo d’imposta 2022 e stabiliva l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (entro il limite di 50.000 euro) in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a “8” (per il periodo di imposta 2022) oppure a “8,5” (quale media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2021 e 2022).

L’attesa di un provvedimento ad hoc che definisca con precisione l’operatività delle nuove soglie pare confermata anche dalle istruzioni al modello Iva 2024; queste, infatti, continuano a far riferimento alla soglia dei 50.000 euro, richiamando il provvedimento del 27.04.2023.

Pertanto, per il credito Iva relativo al 2023 e per i crediti Iva maturati nei primi trimestri del 2024, al momento restano validi i livelli di affidabilità fiscale già noti e il limite dei 50.000 euro riguardante l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva.
Tale soglia è riferita alle compensazioni effettuate nel 2024 ed è “cumulativa” delle compensazioni del credito Iva annuale 2023 e dei crediti Iva trimestrali 2024; la circolare n. 17/E/2019, infatti, ha specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”.

Il cumulo del credito Iva annuale e dei crediti trimestrali si applica anche alle richieste di rimborso da effettuarsi nel 2024; ciò, in quanto, il limite dei 50.000 opera anche in merito all’esonero dalla prestazione della garanzia, in alternativa al visto.

Inoltre, si rammenta che, in base all’art. 38-bis, c. 4 D.P.R. 633/1972, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti, previa prestazione della garanzia, quando richiesti da soggetti passivi:

  • che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni (eccetto “start-up innovative”);
  • ai quali, nei 2 anni antecedenti alla richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
    • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano i 150.000 euro;
    • al 5% degli importi dichiarati se questi superano i 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
    • all’1% degli importi dichiarati, o a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • che presentano la dichiarazione Iva o l’istanza da cui emerge il credito chiesto a rimborso “priva” del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di specifici requisiti previsti dalla norma;
  • che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante alla cessazione dell’attività.

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