Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Giugno 2025
La circolare Inps n. 98/2025 chiarisce l’applicazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di Naspi, con focus sul nuovo requisito contributivo per chi perde un impiego dopo dimissioni volontarie o fine contratto.
Con la circolare n. 98/2025, l’Inps ha fornito importanti chiarimenti interpretativi circa la portata applicativa dell’art. 1, c. 180 L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha modificato l’art. 3 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22, in materia di indennità di disoccupazione Naspi.
L’intervento normativo si rivolge a una platea specifica di beneficiari: lavoratori che, dopo essersi dimessi, accedono a un nuovo impiego e lo perdono in via involontaria entro i successivi 12 mesi.
La logica della riforma si muove nel solco del principio per cui l’indennità di disoccupazione è corrisposta unicamente nei casi di perdita del lavoro per cause non imputabili al lavoratore. Tuttavia, la novella interviene sull’analisi del requisito contributivo, introducendo una disciplina ad hoc per le fattispecie in cui la cessazione involontaria è preceduta, nel breve termine, da una cessazione volontaria. In base al nuovo dettato normativo, affinché il lavoratore possa accedere alla Naspi in tali circostanze, è necessario che abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra la data di cessazione volontaria (o scadenza del rapporto a termine) e la data della successiva cessazione involontaria. Il computo della contribuzione non si riferisce più, come nel regime ordinario, al quadriennio antecedente lo stato di disoccupazione, bensì esclusivamente al periodo intercorrente tra i 2 eventi lavorativi.
La ratio sottesa alla disposizione risiede nella volontà del legislatore di contrastare eventuali abusi nell’utilizzo della Naspi, evitando che un lavoratore possa dimettersi volontariamente, accedere a un rapporto lavorativo marginale e poi acquisire indebitamente il diritto alla prestazione mediante una cessazione successiva involontaria, magari strumentalmente determinata.
Secondo quanto chiarito dall’Inps, il nuovo requisito si applica esclusivamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1.01.2025, in presenza di una precedente cessazione volontaria (o per scadenza naturale) entro i 12 mesi antecedenti. In tale ipotesi, ai fini della verifica del requisito delle 13 settimane, rilevano le settimane retribuite con contribuzione piena, i contributi figurativi per maternità e congedo parentale in costanza di rapporto, i periodi di lavoro all’estero nei Paesi convenzionati e i periodi di assenza per malattia dei figli. La contribuzione agricola è inclusa, purché rispetti i criteri di equivalenza stabiliti.
La circolare Inps n. 98/2025 si sofferma inoltre sulle ipotesi escluse dall’ambito di applicazione del nuovo criterio. Restano escluse, con conseguente accesso alla Naspi secondo il regime ordinario, le dimissioni per giusta causa, incluse quelle per trasferimento aziendale privo di fondamento organizzativo, nonché le dimissioni intervenute durante il periodo protetto per maternità o paternità. Parimenti, non si applica il nuovo requisito nei casi di risoluzione consensuale effettuata nell’ambito della procedura conciliativa ex art. 7 L. 604/1966.
Ulteriore estensione interpretativa, non esplicitamente prevista dalla norma ma delineata dalla prassi, riguarda le dimissioni rese a seguito di un trasferimento a una sede distante oltre 50 chilometri dalla residenza o difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Anche in tali casi, secondo l’Inps, la prestazione può essere riconosciuta in deroga al nuovo vincolo delle 13 settimane.
Il quadro delineato evidenzia una significativa riforma delle condizioni di accesso alla Naspi, destinata a incidere su una casistica numericamente rilevante nel mercato del lavoro caratterizzato da elevata mobilità. La circolare n. 98/2025, attraverso un’interpretazione sistematica e garantista, bilancia l’esigenza di tutela contro i licenziamenti involontari con quella di evitare l’indebito utilizzo della misura assistenziale.