Imposte dirette
25 Marzo 2025
Dal 2026 la scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica per i lavoratori autonomi sarà il 30.04 anziché il 31.03. È quanto previsto dal correttivo-bis approvato dal Consiglio dei Ministri che aggiorna nuovamente i termini.
Non è ancora scaduto il termine per trasmettere le CU 2025 contenenti redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale e già si prevede una modifica alle scadenze del modello 2026. Ricordiamo, infatti, che una delle principali novità di quest’anno riguardava il termine per la trasmissione delle menzionate Certificazioni, fissato al 31.03.2025 (art. 4, c. 6-quinquies D.P.R. 322/1998). Tale termine, di fatto, è valido per le sole Certificazioni presentate nel 2025.
Il Consiglio dei Ministri 14.03.2025, n. 118 ha infatti approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, con particolare riguardo a norme recentemente introdotte (per tale motivo definito “Correttivo-bis” dopo il D.Lgs. 108/2024). Al riguardo, ricordiamo che, secondo l’art. 1, c. 6 L. 111/2023 (delega fiscale), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti adottati ai sensi della stessa legge, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi.
Ebbene, tra gli interventi previsti nel nuovo correttivo, si ravvisa il differimento del termine per trasmettere i modelli “ordinari” delle Certificazioni contenenti esclusivamente redditi derivanti da lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; in particolare, con una nuova modifica all’art. 4, c. 6-quinquies D.P.R. 322/1998, a decorrere dal 2026, tali Certificazioni dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, e non più entro il 31.03. Entro la medesima scadenza dovranno essere trasmesse anche le Certificazioni Uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali relative a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Il differimento incide anche sui tempi di elaborazione e consultazione della dichiarazione precompilata che l’Agenzia delle Entrate, dal 2024 in via sperimentale, rende disponibile telematicamente entro il 30.04 di ciascun anno (art. 1 D.Lgs. 175/2014). Difatti, considerato che per l’elaborazione della dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate utilizza, tra l’altro, i dati contenuti nelle Certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, i contribuenti artisti, professionisti con partita Iva e i soggetti che percepiscono provvigioni, potranno accedervi dal 20.05.2026. Non è invece prevista alcuna variazione ai termini di trasmissione dei modelli di Certificazione Unica a dipendenti e pensionati che, quindi, continueranno ad accedere alla dichiarazione precompilata modello Redditi PF a partire dal 30.04.
La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Infine, si rammenta che in ogni caso la consegna del modello “sintetico” ai percipienti deve essere effettuata entro il 16.03.2026.