Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Maggio 2025
L’accordo Stato-Regioni torna sulla figura del preposto, stabilendo in via definitiva i requisiti di accesso al corso, la periodicità ed i contenuti.
In base all’art. 19 D.Lgs. 81/2008, il preposto è il soggetto incaricato di garantire il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esercitando funzioni di controllo, informazione e, se necessario, di interruzione delle attività lavorative in caso di pericolo grave e immediato. Tale figura è stata al centro di dibattito già dalla pubblicazione del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in L. 215/2021: in questo contesto, infatti, il legislatore ha inteso conferire al preposto un nuovo ruolo, di responsabilità ed importanza strategica, all’interno del sistema sicurezza aziendale.
In conseguenza di ciò, è stato introdotto l’obbligo di:
– individuazione della figura del preposto in ogni realtà aziendale (escluse le realtà con un solo lavoratore o con un’organizzazione di minime dimensioni, come chiarito dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5/2023);
– formazione specifica, con cadenza biennale (e non più quinquennale).
Il tema della periodicità della formazione ha destato forti dubbi, tanto da rendere necessario l’intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con interpello n. 7/2024, ha ricordato come le nuove condizioni di assolvimento della formazione per il preposto siano subordinate alla pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni.