Società e contratti
20 Agosto 2025
La coesistenza tra il nuovo art. 84, c. 3 e l’art. 176, c. 5-bis Tuir genera possibili incongruenze sul riporto delle perdite in caso di conferimenti con partecipazioni di maggioranza, richiedendo un chiarimento normativo.
L’art. 84, c. 3, nella nuova formulazione stabilisce che le perdite fiscali non sono riportabili se si verificano due condizioni congiunte: (1) il trasferimento o l’acquisizione da parte di terzi della maggioranza dei diritti di voto nella società che riporta le perdite, anche a titolo temporaneo; (2) la modifica dell’attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state generate. Tale modifica si considera avvenuta in caso di cambiamento di settore, comparto merceologico o acquisizione di azienda/ramo d’azienda, se avviene nel periodo d’imposta del trasferimento o nei due precedenti/successivi.
La limitazione si applica alle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta precedente o di quello in corso alla data del trasferimento, se avvenuto dopo la prima metà del periodo.
In sintesi, le perdite non sono deducibili se vi è acquisizione del controllo di diritto della società e contestuale acquisizione di azienda o ramo d’azienda.