Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Luglio 2025
Si esamina la definizione dei contorni del nuovo CPB 2025-2026, il nuovo regime opzionale, le nuove modalità di accettazione e il regime “premiale” per i soggetti ISA con risultanze superiori a 8.
Il D.Lgs. 12.06.2025 n. 81 ha introdotto una serie di modifiche per la nuova proposta del CPB 2025-2026. Nello specifico, l’art. 8 ha modificato il regime di imposta sostitutiva opzionale per il CPB, introdotta dall’art. 20-bis D.Lgs. 13/2024, aggiungendo quanto segue:
– le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro;
– superati 85.000 euro, per i contribuenti Irpef si applica l’aliquota del 43% e per i contribuenti Ires si applica l’aliquota del 24%.
Le nuove aliquote si applicano solo a chi ha aderito al CPB 2025-2026, purché non abbia esercitato l’adesione prima del 13.06.2025 mediante invio telematico separato (non mediante gli ISA nel modello Redditi). Pertanto, continuano ad applicarsi le precedenti aliquote sia a chi ha aderito al precedente CPB 2024-2025, sia a chi ha aderito al CPB 2025-2026 in forma autonoma inviando il Frontespizio del modello Redditi 2025 indicando il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB” prima del 13.06.2025, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2025.
Il D.Lgs. 81/2025 introduce anche ulteriori cause di esclusione e di cessazione del CPB e, all’art. 14, dispone nuove soglie per le proposte di CPB sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini Irap per i soggetti con risultati ISA elevati.