IVA

17 Agosto 2022

Nuovo esterometro: luci e ombre dopo la circolare 26/E

Flussi a getto continuo con tempistiche inadeguate; ci si consola con i chiarimenti AdE che tracciano rimedi distensivi per gli inevitabili ritardi. Quasi tutto ancora da decifrare, invece, per le operazioni verso i consumatori esteri.

Svanite anche le speranze aggrappate agli emendamenti del DL semplificazioni, non resta che fare il punto sulle nuove stringenti tempistiche in vigore da luglio tenendo conto delle precisazioni contenute nella circolare AdE n. 26/E di luglio 2022.

  • Acquisti da non residenti. E’ confermato che adempimenti Iva (integrazione e autofattura) ed esterometro rimangono adempimenti autonomi pur potendo l’invio del flusso esterometro (TD17 TD18 e TD19) soddisfare “in taluni casi” anche l’adempimento Iva (§ 2.7). In linea generale, dice la circolare, il momento in cui si trasmette l’XML avrà quindi rilevanza ai soli fini della comunicazione esterometro laddove il flusso non abbia anche efficacia “sostitutiva” dell’integrazione/autofatturazione (§ 2.5 e 2.6); come precisato nel § 2.10 restano, infatti, “autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell’imposta. (§ 2.10). La precisazione è importante poiché conferma che l’invio tardivo del flusso è sanzionabile esclusivamente con i noti 2 euro (massimo € 400 mensili) se l’adempimento Iva risulta tempestivo (in tal senso Ratio quotidiano del 23.06.2022). Ciò significa quindi che, ancorché l’XML sia tardivo/omesso, laddove si disponga anche di prova su carta dell’integrazione/autofattura e l’operazione risulti tempestivamente annotata nei registri nei termini rituali (15 mese successivo con imputazione al mese precedente), si scampa dalle pesanti sanzioni dell’art. 6, D.Lgs 471/97 (€ 500-20.000).
  • Operazioni attive verso i non stabiliti. In parte innovativa risulta la posizione espressa al § 3.1, in materia di conservazione, da cui pare emergere che l’XML trasmesso con destinatario 7X non rappresenti mai una fattura elettronica bensì la mera coda da esterometro di una fattura analogica. L’affermazione può destare stupore ma l’interpretazione non è sbagliata poiché, in effetti, la fattura si ha per emessa solo quando spedita, consegnata o messa a disposizione dell’altra parte (art. 21 co.1) e il SdI, si sa, non recapita mai “oltre confine”. Potrebbe venire il dubbio quindi che dette fatture vadano anche conservate su carta. A giudizio di chi scrive, se XML e pdf hanno lo stesso contenuto, si tratta comunque di un problema assorbito dal fatto che anche le fatture analogiche possono essere conservate in modo sostitutivo e gli XML inviati al Sdi – per chi ha attivato il servizio AdE – vengono conservati a norma senza distinzione di razza.
  • Operazioni attive verso i consumatori non residenti. L’Agenzia dice che l’esterometro riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori, e precisa che in quest’ultimo caso l’obbligo vige “solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento“. Fermo restando che, a giudizio di chi scrive, con questa affermazione l’AdE non ha chiarito un bel nulla per le vendite a distanza in regime OSS non documentate (per scelta/richiesta) da fattura, va da sé che l’affermazione crea altri paradossi. Alla lettera, infatti, alberghi, autoripartori, ecc., dovrebbero trasmettere anche con l’esterometro ciò che (in via anonima) hanno già documentano attraverso il documento commerciale e il registratore telematico.

L’AdE dovrà quindi rimuovere le ambiguità e ritornare sull’argomento che, per il momento, non pare il caso di prendere in considerazione, anche per evitare disastrose duplicazioni di dati.

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