ETS ed Enti non commerciali

20 Agosto 2025

Obblighi contabili e bilancio degli ETS dopo la riforma

Il Codice del Terzo Settore impone scritture contabili, bilanci conformi e adempimenti di deposito per garantire trasparenza e rispetto dei limiti di legge.

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e l’imminente applicazione della normativa fiscale dal 2026, tutti gli enti, con o senza personalità giuridica, devono rispettare obblighi contabili finalizzati alla redazione del bilancio di esercizio. L’art. 13 D.Lgs. 117/2017, integrato dal D.M. 5.03.2020, definisce modelli e linee guida per il bilancio, mentre l’art. 87 regola la tenuta delle scritture contabili. La L. 104/2024 ha introdotto semplificazioni contabili, da valutare con attenzione.

Il bilancio per gli ETS ha duplice funzione: garantire trasparenza verso associati e terzi, e verificare il perseguimento delle finalità solidaristiche, in particolare il rispetto dei limiti sulle attività diverse e sulla prevalenza di quelle non commerciali (art. 79).

Una volta approvato dall’assemblea (per gli enti associativi) o formato (per le fondazioni), il bilancio va depositato nel RUNTS, secondo schemi ministeriali standardizzati.

L’art. 87 impone agli ETS non commerciali la tenuta di scritture contabili sistematiche che distinguano chiaramente le attività di interesse generale (art. 5) da quelle diverse (art. 6). Se vi sono attività commerciali, si applicano le regole dell’art. 18 D.P.R. 600/1973, con obblighi contabili simili a quelli delle imprese.

La L. 104/2024 prevede semplificazioni per gli enti minori:

– ETS senza personalità giuridica con proventi fino a 300.000 euro: rendiconto per cassa;

– ETS con entrate fino a 60.000 euro: bilancio aggregato;

– ODV e APS con ricavi commerciali entro 130.000 euro: conservazione dei soli documenti emessi/ricevuti.

Resta obbligatoria la contabilità separata tra attività istituzionali e commerciali. Le raccolte fondi occasionali devono essere rendicontate singolarmente con relazione illustrativa; quelle non occasionali, fiscalizzate ai sensi dell’art. 79, vanno rendicontate secondo l’art. 7 del Codice.

Se un ETS non commerciale supera i limiti di “commercialità” dell’art. 79, deve entro 3 mesi redigere l’inventario dei beni e adottare le scritture contabili tipiche delle imprese. Le imprese sociali e i gruppi di imprese sociali devono redigere bilancio e bilancio sociale secondo le regole del Codice Civile e le linee guida G.U. 186/2019, anche in forma consolidata.

Il bilancio va predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea annuale. Anche in assenza di movimenti, è obbligatorio redigere un rendiconto, anche a valori zero, secondo lo schema ministeriale, con riferimento residuale alle regole del Codice Civile e all’OIC 35. Lo statuto e il Codice regolano convocazione, verbalizzazione e deposito, prevedendo anche la partecipazione e il voto a distanza, purché garantiti identificazione e parità di trattamento. Il termine per il deposito al RUNTS è di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio sociale, se previsto, va depositato con le stesse modalità.

Il rispetto delle regole contabili non è solo formale: garantisce tracciabilità, tutela la credibilità dell’ente e previene contestazioni. In vista dell’entrata in vigore delle norme fiscali, gli ETS devono adottare sistemi contabili adeguati alle proprie dimensioni, assicurando che la rendicontazione rifletta fedelmente la missione sociale.

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