Società e contratti
29 Aprile 2025
La società tra professionisti (STP) è tenuta a iscriversi all’Ordine professionale in base alle previsioni di cui all’art. 10, c. 7 L. 183/2011. Di seguito i chiarimenti del Pronto ordini del 24.04.2025 del Cndcec.
L’art. 8, c. 1 D.M. 34/2013 precisa che la STP è iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Il c. 2 dispone che la STP multidisciplinare è iscritta presso l’Albo o il registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Pertanto, se l’atto costitutivo o lo statuto della STP non individua l’attività prevalente, la STP è tenuta a iscriversi in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale.
Ciò premesso, l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo, oltre a consentire di determinare il regime disciplinare della STP, è necessaria per verificare il rispetto del principio posto dall’art. 10, c. 6 L. 183/2011, ai sensi del quale la partecipazione a una STP (anche multidisciplinare) è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.
Il procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’albo professionale è disciplinato negli artt. 9 e 10 D.M. 34/2013, che non effettuano distinzioni tra STP mono e multidisciplinari. Per quanto precede, spetta al rappresentante legale della STP rivolgere la domanda di iscrizione al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP.