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26 Gennaio 2023

Obbligo di SOA per lavori edili oggetto di bonus fiscali

Entra in scena la SOA per i lavori edili superiori a 516.000 euro con accesso ai benefici di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020.

Dal 1.01.2023 è entrato in vigore l’obbligo di qualificazione SOA per le imprese esecutrici di lavori oggetto di bonus fiscali di importo superiore a 516.000 euro. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 10-bis D.L. 21/2022, convertito nella L. 51/2022.

La norma dispone che fino al 30.06.2023, per il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore alla soglia sopra menzionata può essere affidata soltanto a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, di qualificazione SOA o, in alternativa, a imprese che hanno sottoscritto un contratto con uno degli organismi di attestazione finalizzato al successivo rilascio dell’attestazione. Si tratta di un periodo transitorio decorso il quale l’obbligo andrà a regime.

Dal 1.07.2023, infatti, i lavori incentivati con il c.d. superbonus e con gli altri bonus edilizi, di importo superiore a 516.000 euro, potranno essere svolti soltanto da imprese qualificate. La norma in commento non si applica ai lavori già in corso al 21.05.2022 (data di entrata in vigore della norma) e ai contratti aventi data certa, stipulati prima dell’entrata in vigore della legge.

Definito il perimetro normativo, restano ancora dubbi e perplessità su alcuni aspetti per i quali è auspicabile un tempestivo chiarimento.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, stante il riferimento agli incentivi di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, l’obbligo sembra riguardare soltanto i lavori oggetto di superbonus e quelli oggetto dei bonus edilizi minori, ma questi ultimi solo in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Occorre prestare attenzione al tenore letterale della disposizione che cita sia i contratti di appalto che di subappalto. In buona sostanza, la norma sembra far riferimento alle imprese esecutrici in genere, a prescindere dal rapporto contrattuale in essere, in quanto la ratio è di garantire che i lavori di importo elevato siano effettuati da imprese qualificate. A questo punto c’è da chiedersi se anche le imprese subappaltatrici siano obbligate all’ottenimento della qualificazione, nel caso in cui l’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione SOA, che ha stipulato un contratto di importo superiore alla soglia in questione, affidi in subappalto i lavori (in tutto o in parte). C’è chi ritiene che si debba far riferimento al valore dei singoli contratti di subappalto e quindi, in caso di singoli contratti inferiori alla soglia, le imprese subappaltatrici non dovrebbero essere qualificate. Ma il condizionale è d’obbligo.

Altra questione di non poco conto riguarda i general contractor non edili. Nel caso in cui agiscano in forza di un contratto di appalto, è da ritenere che anch’essi rientrino nell’ambito di applicazione della norma, con non pochi problemi operativi. Per ottenere la qualificazione SOA è necessario essere in possesso di capacità economiche (misurate sulla base dei lavori eseguiti in passato), di attrezzature e di personale dipendente. Nel caso in cui il general contractor agisca sulla base di un mandato e si limiti all’attività di coordinamento, la qualificazione dovrebbe essere richiesta alle imprese esecutrici. Ma il limite di 516.000 euro fa riferimento all’importo complessivo dell’appalto, oppure ai singoli interventi?

Restiamo in attesa di chiarimenti che speriamo non tardino ad arrivare.

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