Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Agosto 2025
La Cassazione chiarisce: il reato di occultamento contabile richiede condotta attiva e intenzionale, non semplice inadempienza.
Nel campo del diritto penale tributario, l’esatta qualificazione delle condotte è essenziale per distinguere l’illecito amministrativo da quello penale. In questa direzione, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 9.12.2024, n. 44959 rappresenta un chiarimento importante e condivisibile in tema di reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili ex art. 10 D.Lgs. 74/2000.
La Corte ha stabilito, in modo netto e inequivocabile, che il mero rifiuto o la mancata esibizione dei documenti contabili, se non accompagnata da una condotta attiva e volontaria di distruzione o occultamento, non può configurare il reato previsto dalla norma.
Questa impostazione merita piena condivisione, in quanto segna una linea di confine chiara tra responsabilità penale e amministrativa. Il diritto penale, come è noto, deve intervenire solo nei casi di effettiva offensività della condotta atteso che l’intervento repressivo non può fondarsi su presunzioni o su semplici omissioni formali. È pertanto sempre necessario un quid pluris, ovverosia un comportamento attivo, volontario e finalizzato a eludere il controllo fiscale.
La Cassazione, nel riaffermare questo principio, tutela il principio di legalità, evitando che un illecito amministrativo venga surrettiziamente sanzionato in via penale.