Imposte dirette

08 Luglio 2025

OIC 34 e ricavi: effetti fiscali operativi per derivazione rafforzata

Il D.M. 27.06.2025 ha introdotto importanti disposizioni di coordinamento fiscale per recepire nel sistema tributario le novità introdotte dal principio contabile OIC 34 (“Ricavi”), applicabile a partire dai bilanci con esercizio iniziato dal 1.01.2024.

Il decreto si rivolge ai soggetti diversi dalle microimprese (ex art. 2435-ter c.c.) che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria e redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile (c.d. “Oic adopter”).

L’impostazione adottata conferma che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio ai sensi dell’OIC 34 assumono rilevanza anche ai fini fiscali, fatte salve le eccezioni specificamente disciplinate. In particolare, il decreto prevede 3 diverse fattispecie:

– i costi per l’ottenimento del contratto (al riguardo viene confermata la deducibilità, ai sensi dell’art. 108 del Tuir, se i costi sono capitalizzati tra le “immobilizzazioni immateriali” e risultano recuperabili attraverso il contratto);

– le penalità contrattuali. Il decreto impone la sterilizzazione fiscale della penalità fino al momento in cui la stessa non risulta certa e oggettivamente determinabile (pertanto, il relativo costo deve essere sterilizzato mediante una “variazione in aumento” nella dichiarazione dei redditi nel periodo di contabilizzazione, e sarà deducibile mediante una “variazione in diminuzione” all’atto del relativo sostenimento) – (esempio 1);

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