Imposte dirette
08 Luglio 2025
Il D.M. 27.06.2025 ha introdotto importanti disposizioni di coordinamento fiscale per recepire nel sistema tributario le novità introdotte dal principio contabile OIC 34 (“Ricavi”), applicabile a partire dai bilanci con esercizio iniziato dal 1.01.2024.
Il decreto si rivolge ai soggetti diversi dalle microimprese (ex art. 2435-ter c.c.) che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria e redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile (c.d. “Oic adopter”).
L’impostazione adottata conferma che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio ai sensi dell’OIC 34 assumono rilevanza anche ai fini fiscali, fatte salve le eccezioni specificamente disciplinate. In particolare, il decreto prevede 3 diverse fattispecie:
– i costi per l’ottenimento del contratto (al riguardo viene confermata la deducibilità, ai sensi dell’art. 108 del Tuir, se i costi sono capitalizzati tra le “immobilizzazioni immateriali” e risultano recuperabili attraverso il contratto);
– le penalità contrattuali. Il decreto impone la sterilizzazione fiscale della penalità fino al momento in cui la stessa non risulta certa e oggettivamente determinabile (pertanto, il relativo costo deve essere sterilizzato mediante una “variazione in aumento” nella dichiarazione dei redditi nel periodo di contabilizzazione, e sarà deducibile mediante una “variazione in diminuzione” all’atto del relativo sostenimento) – (esempio 1);
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